Nel contesto delle controversie legate al divorzio, emerge spesso la questione del diritto dell’ex coniuge ad una parte del TFR (trattamento di fine rapporto) riconosciuto all’altro coniuge al termine del rapporto di lavoro.
Questo aspetto è disciplinato dall’art. 12-bis della Legge sul divorzio (L. 898/1970) che, al ricorrere di determinati requisiti, consente di assegnare una quota del TFR, nello specifico pari al 40%, all’ex coniuge che ne faccia richiesta.
Ha diritto a percepire una quota del TFR dell’altro solamente l’ex coniuge che soddisfa alcuni requisiti:
Al ricorrere dei suindicati presupposti, l’ex coniuge potrà dunque richiedere l’assegnazione della quota di TFR sia con la domanda di divorzio e di assegno divorzile, sia in un momento successivo.
Ai fini del calcolo della quota di TFR spettante all’ex coniuge, la legge prevede che l’indennità dovuta debba computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è conciso con il matrimonio.
Per fare un esempio, consideriamo l’ipotesi di un lavoratore che ha ricevuto un TFR da €30.000 per un rapporto di lavoro durato 20 anni, e che, nel mentre, sia stato spostato per 10 anni.
Il calcolo sarà dunque il seguente: dividendo 30.000 euro per 20 (anni di lavoro), si ottengono 1.500 euro. Questo importo viene poi moltiplicato per 10 (anni di matrimonio), ottenendo 15.000 euro. Il 40% di 15.000 euro è pari a 6.000 euro, e rappresenta la somma che l’ex coniuge avrà diritto di ricevere.
Non tutte le attribuzioni riconosciute all’ex coniuge lavoratore rientrano tra le indennità di fine rapporto contemplate dall’art. 12bis della legge divorzile (L. 898/1970), in relazione alle quali l’ex coniuge può dunque avere diritto ad una quota.
Non rientrano tra le indennità passibili di quota:
La legge intende quindi limitare il diritto alla sola parte del TFR che rappresenta un compenso effettivo per il lavoro prestato durante il matrimonio, escludendo eventuali indennità che abbiano una diversa natura giuridica.
Il diritto dell’ex coniuge alla quota del TFR maturato dall’altro svolge una funzione assistenziale e perequativo-compensativa, riflettendo l’esigenza di garantire un’equa distribuzione dei benefici economici maturati durante il matrimonio.
E infatti, la normativa ha l’obiettivo di tutelare il coniuge che, per favorire la crescita professionale dell’altro, ha sacrificato la propria carriera per dedicarsi alla gestione della casa o alla cura dei figli. In questo modo, i benefici che il coniuge lavoratore ha potuto conseguire grazie ad una libera capacità lavorativa vengono indirettamente riconosciuti anche all’altro coniuge.
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